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19258 (SdC - apr. 10) - In questo periodo si cominciano a prenotare le vacanze nelle agenzie turistiche, con la preoccupazione che qualcosa vada storto, cioè vacanza rovinata per inadempienze e disagi. Molti ignorano però che in questi casi c'è il "Fondo nazionale di garanzia" del turista istituito dal decreto legislativo n. 111/1995 "per consentire, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore". Il Fondo, quindi, interviene a soccorrere l'acquirente di una vacanza organizzata anche quando non è vittima di un "bidone", ma si trova in difficoltà per situazioni locali oggettivamente critiche come epidemie, guerriglie, eventi catastrofici, eccetera. Tuttavia, quando si entra in un'agenzia turistica per comprare una vacanza organizzata bisogna accertarsi in primo luogo che abbia l'autorizzazione della regione, con numero di licenza e anno di rilascio. Se non c'è, è meglio alzare i tacchi, perché in caso di fallimento o insolvenza dell'operatore turistico il consumatore non potrà fare domanda di risarcimento al "Fondo nazionale di garanzia" dei pacchetti turistici. Il decreto ministeriale n. 349/1999 ha infatti stabilito che il Fondo interviene soltanto nel caso in cui l'operatore turistico sia in possesso di regolare autorizzazione; quindi, i veri e propri "bidoni turistici" di operatori abusivi che prendono i soldi e scappano non sono risarciti.
Il fondo di garanzia è praticamente pagato dagli operatori turistici, che devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei turisti: il 2 per cento dei premi versati per le polizze va ad alimentare il Fondo e viene versato direttamente dalle compagnie assicurative alle tesorerie provinciali dello Stato. Compito del Fondo, che è retto da un comitato di gestione, è di:
- assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento dell'operatore turistico sia in caso di accertata insolvenza, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
- organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero che si trova nelle suddette difficoltà;
- assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari quando ci sono emergenze imputabili o meno all'organizzazione.
Per ottenere l'intervento o il rimborso di quanto pagato per fallimenti e insolvenze dell'operatore turistico, il consumatore deve fare domanda al Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale del turismo, Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia, via Molise 2, 00100 Roma, allegando il contratto di viaggio in originale, copia della ricevuta del versamento della somma pagata all'agenzia turistica e ogni elemento utile a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti. La domanda di rimborso va fatta entro tre mesi dalla data di conclusione del viaggio. |